Riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione Italiano
Il Ministero della Pubblica Istruzione Italiano riconosce attraverso determinati articoli, il periodo scolastico svolto all’estero. La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 192 del D.L. 297 del 1994 (testo unico sulla scuola), aggiornato successivamente da diverse circolari ministeriali visionabili sul sito www.istruzione.it. Il comma 3 dello stesso articolo sopracitato precisa che: “Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.”
In particolare, nella nota sulla Mobilità’ individuale nel Prot. 843 del 2013, appaiono chiare ed evidenti le direttive in merito al sostegno dello studio all’estero. Al rientro, l’anno all’estero sarà debitamente valutato al fine di ottenere i crediti formativi. Le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione di scambio, riammettendo gli studenti alla classe successiva al loro rientro. “Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema d’istruzione e formazione, per periodi non superiori a un anno scolastico e da concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell’istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato (…)”.
Dal Marzo 2017, il MIUR, tramite la circolare n. 3355 al capitolo 7, ha chiarito la possibilità di riconoscere l’esperienza di studio all’estero come monte ore, parziale o totale, valevole per il programma di Alternanza Scuola Lavoro: “Le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione o formazione. L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline.”